Italian Court dismisses appeals as generic and inadmissible for new arguments raised late in proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals by Mehdi Danouni and Zakaria Danouni inadmissible and ordered them to pay costs. The court found that one ground was raised for the first time in the appeal, while all other arguments were generic reproductions of issues already properly addressed and rejected in the lower court's judgment. Consequently, the appellants were condemned to pay procedural expenses and a fine to the Fine Court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals are inadmissible if grounds are raised for the first time or are merely generic reproductions of issues already decided by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DANOUNI MEHDI nato il 24/07/1994 DANOUNI ZAKARIA nato il 29/09/1992 avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letti i ricorsi proposti nell'interesse di Mehdi Danounig e Zakaria Danouni avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni:
i) il terzo motivo di ricorso nell'interesse di Zakaria Danouni è stato dedotto per la prima volta con il ricorso; ii) tutti gli altri motivi dedotti dai due ricorrenti sono generici e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva per Zakaria Danouni, alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al diniego della sostituzione della pena detentiva per Mehdi Danouni, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine da 2 a 4); ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso dicembre