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Ordinanza — n. 1850/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds regarding sentencing determination lacking logical flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1850/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Victor Dumitrascu inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The court found the appeal's grounds regarding the punitive treatment were generic, noting the lower court's decision was sufficiently motivated and logically sound. Consequently, the appellant was condemned to bear the expenses because he failed to demonstrate a specific error in the sentencing determination.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on generic grounds regarding the determination of punitive treatment when the contested judgment is supported by sufficient and non-illogical reasoning and an adequate examination of the defense's arguments.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility punitive treatment determination sufficient motivation requirement logical flaw absence procedural costs condemnation modalità di calcolo dell'ammenda ammende per infrazione procedurale spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUMITRASCU VICTOR nato il 03/01/1985 avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Victor Dumitrascu avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico afferente alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. pagina 4); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'l dicembre 2025.