Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1849/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds and merit repetition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1849/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Mansour Abdelhak inadmissible due to the lack of specific legal grounds. The appellant merely expressed disagreement with the lower court's decision and repeated arguments already rejected on the merits without new evidence. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine for the inadmissible filing.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.c.: An appeal is inadmissible if it is based on generic grounds expressing mere dissent or if it reiterates merits arguments already adequately examined and dismissed by the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds reiteration of arguments merits already decided procedural costs Cassa delle ammende Italian Civil Procedure condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.c.
Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.c.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANSOUR ABDELHAK nato il 23/11/1987 avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Abdelhak Mansour avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce dei motivi generici con i quali esprime un mero dissenso rispetto alla decisione impugnata, limitandosi ad insistere sulla alternativa ricostruzione dei fatti sollecitata in appello e a riproporre le medesime censure di merito già adeguatamente vagliate e disattese con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla sentenza impugnata (si veda il punto 2.2.); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'l dicembre 2025.