Italian Court dismisses asylum appeals as inadmissible due to generic grounds and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Lamiri Elmehdi and Obbadi Jaouad inadmissible. The court found the arguments generic, factually unsupported, and merely repetitive of issues already properly addressed in the lower court's decision. Consequently, the applicants were ordered to pay legal costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36, comma 1, lett. a) and Art. 36, comma 1, lett. b) of the Code of Civil Procedure: appeals are inadmissible if they are based on generic grounds, lack factual basis, or are merely repetitive of arguments already rejected by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LAMIRI ELMEHDI nato il 13/10/1999 OBBADI JAOUAD nato il 10/07/1986 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto i ricorsi proposti nell'interesse di Lamiri Elmehdi e Obbadi 3aouad avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché deducono tre motivi generici, versati in fatto e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine alla individuazione di Lamiri, alla sussistenza dell'elemento psicologico per Obbadi e al trattamento sanzionatorio, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla sentenza impugnata e, quanto alla doglianza relativa alla identificazione di Lamiri, saldamente ancorati alle risultanze della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (si vedano le pagine 4, 5 e 6); ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'l dicembre 20