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Ordinanza — n. 1844/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to preclusion of issues already ruled on in prior judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1844/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the admissibility of claims regarding sentencing and specific charges, but the court found these matters precluded because the lower court had already ruled them inadmissible or outside the scope of the remitted trial. Consequently, the court rejected the arguments as they pertained to issues already determined in the rescinded judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals must strictly adhere to the scope of the remitted judgment; arguments concerning issues already declared inadmissible or excluded from the remitted trial are precluded and inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal admissibility preclusion of issues scope of remitted trial inadmissible appeal procedural preclusion impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLINI LINDA nato a TRESCORE BALNEARIO il 06/10/1994 avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Nicolini Linda avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria del difensore della ricorrente, Avv. Nicola Stocchiero, che ha insistito per l'ammissibilità e l'accoglimento del ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni:

i) il primo motivo afferisce al capo D) dell'imputazione rispetto al quale la sentenza rescindente aveva dichiarato inammissibile il ricorso, circoscrivendo il giudizio di rinvio alle sole questioni attinenti i capi B), C) ed E), dichiarati prescritti dalla sentenza impugnata; ii) il secondo motivo attiene al trattamento sanzionatorio e, pur non specificando il reato cui si riferisce, stante il tenore della sentenza impugnata, deve ritenersi anch'esso precluso, potendo riferirsi esclusivamente al reato di cui al capo D) che, si ribadisce, era estraneo al giudizio di rinvio; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso dicem