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Ordinanza — n. 1842/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to the appellant's voluntary waiver of the right to appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1842/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appellant's cassation appeal inadmissible because the applicant personally signed a declaration of waiver regarding the right to challenge the lower court's decision. The appellant, Gaciu Raul Calin, had voluntarily relinquished his procedural rights, a fact explicitly acknowledged in the court's examination of the case files. Consequently, the court ruled that the appeal was inadmissible under Article 591 of the Code of Criminal Procedure and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A voluntary waiver by the appellant of the right to appeal renders the subsequent cassation request inadmissible, resulting in the loss of the right to contest the judgment and the imposition of procedural costs.

Parole chiave

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voluntary waiver of appeal inadmissible cassation request declaration of renunciation procedural costs and fine Cassa delle ammende conseguenze del ritiro procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia rinuncia alle prestazioni d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 591 cod. proc. pen.
e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
n.186 del 2000), tenuto, altresì, conto che l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
n.186 del 2000), tenuto, altresì, conto che l'art. 616 cod. proc. pen.
art. 591 cod. proc. pen
e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. n.186 del 2000
Sez. 5, n. 28961 del 26/6/2016
(Sez. 5, n. 28961 del 26/6/2016, Rv.
Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015
Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro, Rv.
Sez. 4, n. 16425 del 17/03/2015
263921 ; Sez. 4, n. 16425 del 17/03/2015, Gelao, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GACIU RAUL CALIN nato il 31/03/1998 avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Gaciu Raul Catalin avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta personalmente dal ricorrente; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato per tale ragione inammissibile ai sensi dell'art.591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa del ricorrente (Corte Cost. n.186 del 2000), tenuto, altresì, conto che l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 28961 del 26/6/2016, Rv. 267373;

Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro, Rv. 263921 ; Sez. 4, n. 16425 del 17/03/2015, Gelao, Rv. 263400).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'l dicembre 2025.