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Ordinanza — n. 1841/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to mere complaints and generic arguments regarding drug sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1841/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Matteo Raducci inadmissible and ordered him to pay legal costs. Raducci challenged the lower court's sentencing decision, arguing for partial personal use of the drug and questioning the severity of the sanction. The court rejected these claims as mere complaints and generic arguments, noting that the territorial court had adequately reasoned its decision without logical flaws.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of mere complaints or generic arguments, provided the lower court has adequately reasoned its decision without manifest illogic.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal mere complaints generic arguments drug sentencing Corte di Cassazione legal costs procedural dismissal imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADUCCI MATTEO (CUI 049EG01) nato a TELESE il 19/09/1996 avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Matteo Raducci avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo costituito da mere doglianze, in parte, versate in fatto (parziale destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente) e, in altra parte, generiche, avendo la Corte territoriale adeguatamente argomentato, senza incorrere in alcuna manifesta illogicità, in merito alla determinazione del trattamento sanzionatorio (si veda pagina 4); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 dicembre 2025