Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1840/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded ground of non-punishability under Art. 131-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1840/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a ground of non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code, claiming leniency based on the nature of the offense. The court rejected this argument as manifestly unfounded, noting that the territorial court correctly assessed the gravity of the conduct involving numerous counterfeit products.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131-bis cod. pen.; The ground of non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code is not applicable when the gravity of the conduct, evidenced by the number and variety of counterfeit products, precludes the statutory mitigation.

Parole chiave

Generato dall'IA
non-punishability ground counterfeit products manifestly unfounded appeal Art. 131-bis Penal Code court costs and fine contraffazione di merci marchi ingannevoli procedimento per falsità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 131-bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUEYE KHADIM nato il 09/05/1976 avverso la sentenza del 18/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Khadim Gueye avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente argomentato, senza incorrere in alcun vizio logico e in termini coerenti con la sentenza rescindente, sulla non configurabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avuto riguardo, in particolare, alla gravità della condotta, desunta dal numero, varietà e diversità di prodotti contenenti marchi falsificati (cfr. pagina 1); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 dicembre 20