Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1839/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain dismissed as inadmissible for alleging omitted condition assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1839/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible de plano, ruling that the claim regarding the judge's failure to assess conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure is not a permissible ground. The appellant argued that the plea bargain sentence violated statutory requirements, but the Court held that Article 448, paragraph 2-bis, strictly limits admissibility to specific legal violations. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: The appeal against a plea bargain sentence is inadmissible if it alleges a failure to assess conditions for acquittal, as such grounds are not among the statutory exceptions to inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility plea bargain sentence omitted condition assessment Article 448 paragraph 2-bis Article 129 Code of Criminal Procedure motivi di cassazione condono delle spese procedurali impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., deducendo la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
pen.; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per motivi non consentiti dalla legge (art. 448, comma 2-bis cod.
Legge 23 giugno 2017 n. 103
pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (così, da ultimo, Sez.
art. 385 cod. pen
art. 129 cod. proc. pen
pen., deducendo la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito
Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv.
Corte cost. n. 186 del 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORENZINO ALESSANDRO nato a ERICE 11 19/07/1984 avverso la sentenza del 15/05/2025 del TRIBUNALE di TRAPANIudita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; OSSERVA Rilevato che Alessandro Lorenzino ricorre per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., deducendo la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per motivi non consentiti dalla legge (art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.); ritenuto, infatti, che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (così, da ultimo, Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761); ritenuto, infine, che non può essere presa in considerazione la successiva rinuncia al ricorso formulata dal difensore privo di procura speciale (cfr. Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv. 285663, che ha affermato che è inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore sprovvisto di procura speciale, posto che la rinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co