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Ordinanza — n. 1835/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and repetition of already decided issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1835/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Ettouir Abderrahmane inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appeal's two grounds were generic and merely reproduced arguments already adequately examined and rejected in the lower court's judgment. Consequently, the appeal was dismissed without substantive review of the criminal liability or recidivism claims.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on generic grounds or arguments that are merely reproductive of issues already decided by the lower court.

Parole chiave

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generic appeal grounds repetitive arguments inadmissible appeal procedural dismissal Cassation review motivazione inadeguata delle censure costituzionali pericolo di reiterazione recupero dei costi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ETIOUIR ABDERRAHMANE nato il 08/04/1958 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ettouir Abderrahmane avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici, il primo dei quali fondato su argomenti, in parte, riferibili a fattispecie diversa da quella ascritta all'imputato, e, comunque, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano i punti 4.1. sul giudizio di responsabilità e 4.3. sulla conferma della recidiva); ritenuto che all'inamnnissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso dicembre