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Ordinanza — n. 1834/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded grounds and lack of concrete interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1834/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Cavallo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground unfounded because the lower court correctly applied the penalty for the most serious crime without additional increases, and the second ground was invalid as it omitted the suspension of prescription applicable to the offense date. Furthermore, the remaining grounds were merely repetitive of issues already adequately examined and rejected in the appealed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and lack concrete interest, or if they merely reproduce points already decided without logical or legal flaws.

Parole chiave

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manifestly unfounded grounds lack of concrete interest inadmissible appeal suspension of prescription repetitive grounds court costs award Cassa delle ammende attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Law n. 103 of 2027
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, Polichetti, Rv. 288175
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALLO FRANCESCO nato a CROTONE il 26/01/1953 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Cavallo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni:

i) il primo motivo, oltre a non essere sorretto da un concreto interesse del ricorrente, è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata ha determinato la pena pecuniaria considerando esclusivamente quella prevista per il reato più grave, senza apportare alcun ulteriore aumento a titolo della continuazione, e su questa ha operato la riduzione di un terzo per il rito; il) il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto omette di considerare la sospensione della prescrizione disposta dalla legge n. 103 del 2027, applicabile nel caso di specie in ragione della data di commissione del reato (cfr.

Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175); iii) il terzo e quarto motivo sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla sentenza impugnata (si veda il punto 4.2. con riferimento alla qualificazione del fatto, e il punto 4.3. per il trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'l dicembr