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Ordinanza — n. 1832/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and merely repetitive grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1832/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Nicolò Zanetti inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found the three grounds of appeal were generic and merely reproduced arguments already adequately examined and rejected in the lower court's judgment. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural expenses and a fine of three thousand euros for the lack of specific legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and merely repetitive of arguments already decided by the lower court, failing to provide new specific legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive arguments procedural costs Cassa delle ammende motivi di cassazione attenuazione della pena sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANETTI NICOLO' nato a BRESCIA il 30/08/1996 avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Nicolò Zanetti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. Raffaele Ascione, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce tre motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla pena inflitta e alla confisca del denaro, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 3 e 4); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 dicembre 20