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Ordinanza — n. 1830/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments already rejected on merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1830/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Riccardo Schiavi inadmissible and ordered him to pay legal costs. The court found that the appellant's arguments regarding liability, recidivism, and circumstance balancing were merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the lower court's judgment. Consequently, the appeal was dismissed without substantive review, and Schiavi was condemned to pay the procedural expenses and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the contested judgment, thereby failing to constitute a new ground for review.

Parole chiave

Generato dall'IA
repetitive arguments inadmissible appeal merely reproduced grounds already examined issues procedural dismissal reiterazione di reati penali motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIAVI RICCARDO nato a SORA il 21/06/1986 avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE;letto il ricorso proposto nell'interesse di Riccardo Schiavi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi meramente riproduttivi di profili di censura, in merito al giudizio di responsabilità, alla mancata esclusione della recidiva e al bilanciamento delle circostanze, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 5 e 6); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'l dicembre 2025.