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Ordinanza — n. 1829/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-manifest error in legal qualification under Italian criminal procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1829/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, ruling that the claim of erroneous legal qualification was not a manifest error. The appellant argued for a specific legal mischaracterization, but the court found the violation not immediately evident from the indictment or judgment reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal alleging erroneous legal qualification is inadmissible unless it demonstrates a manifest error, which requires the qualification to be so obviously eccentric to the charge that no reasonable interpretation supports it.

Parole chiave

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manifest error standard legal qualification appeal de plano inadmissibility criminal procedure code non-manifest error motivi di cassazione legittimazione a contestare licenza motivi che possono invocarsi

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per un motivo non consentito dalla legge (art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
309 del 1990, deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANZO FILIPPO (CUI 009DR21) nato il 25/11/1956 avverso la sentenza del 11/06/2025 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; OSSERVA Rilevato che Filippo Costanzo ricorre per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per un motivo non consentito dalla legge (art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.); ritenuto, infatti, che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che, come nel caso in esame, denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'l dicembre 2025 I