Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging omitted condition assessment under Art. 129 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, ruling that the claim regarding the judge's failure to assess conditions under Article 129 of the Code of Criminal Procedure is not a ground for cassation. The appellant argued that the trial court erred by not granting a conditional discharge, but the Court held that Article 448, paragraph 2-bis, strictly limits admissible grounds to those explicitly listed in the statute. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.; The appeal against a plea bargain judgment alleging the judge's omission to evaluate conditions for a conditional discharge is inadmissible unless it falls within the specific statutory exceptions for cassation.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DADDA AYOUB ( CUI 071BOQZ ) nato il 01/01/1995 avverso la sentenza del 20/05/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; OSSERVA Rilevato che Ayoub Dadda ricorre per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., deducendo la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per motivi non consentiti dalla legge (art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.); ritenuto, infatti, che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (così, da ultimo, Sez.
F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 11 dic