Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to generic grounds regarding sentencing treatment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Agostino and Vincenzo Agrillo inadmissible and ordered them to pay legal costs. The appellants challenged a second-instance judgment concerning their sentencing treatment, arguing it was generic and lacked logical reasoning. The court rejected these claims, noting the lower court's decision was sufficiently motivated and had properly addressed the defense's arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must be based on specific grounds; generic complaints regarding the reasoning of a judgment do not constitute admissible grounds for cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AGRILLO AGOSTINO nato a NAPOLI il 19/11/1974 AGRILLO VINCENZO nato a NAPOLI il 03/03/1949 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letti i ricorsi proposti nell'interesse di Agostino Agrillo e Vincenzo Agrillo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. Barbara Berardi, che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché deducono un motivo generico in ordine al trattamento sanzionatorio, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto i ricorsi senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). ritenuto che nulla spetta alla parte civile a titolo di rifusione delle spese processuali stante l'assenza nella memoria depositata di alcun utile contributo alla decisione (cfr.
Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923; Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'l dicembre