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Ordinanza — n. 1825/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to manifestly unfounded arguments and generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1825/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Troudi Slim Ben Ferjani, Francesco Iraci, and Giuseppina Moscato inadmissible. The appellants challenged a lower court's judgment regarding criminal responsibility, evidence evaluation, and sentencing, but the court found their arguments manifestly unfounded and merely repetitive of previously rejected points. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay procedural costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 2 and 3 c.p.p.; Appeals are inadmissible when grounds are manifestly unfounded or generic, lacking logical or legal flaws in the lower court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeals inadmissible grounds manifestly unfounded generic arguments procedural costs Cassazione ordinanza evidence evaluation ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, c. 1, n. 2 and 3 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TROUDI SLIM BEN FERJANI nato il 20/01/1963 IRACI FRANCESCO nato a SAN CIPIRELLO il 19/12/1970 MOSCATO GIUSEPPINA nato a ROMA il 22/02/1973 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto i ricorsi proposti nell'interesse di Troudi Slim Ben Ferjanhi, Giuseppina Moscato e Francesco Iraci avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili per le seguenti ragioni:

i) i motivi inerenti il giudizio di responsabilità e la valutazione delle prove (primo e secondo motivo del ricorso di Iraci e primo motivo dei ricorsi di Troudi e Moscato) sono manifestamente infondati, avendo la Corte territoriale adeguatamente argomentato sul punto, sottolineando la presenza di riscontri al contenuto delle intercettazioni e alle dichiarazioni rese dal coimputato Giardina (si vedano le pagine 6 e 7, nonchè, nel dettaglio, la ricostruzione degli elementi probatori contenuta alle pagine 2 e 3 della sentenza di primo grado); ii) i motivi sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio (terzo e quarto motivo del ricorso di Iraci e secondo motivo del ricorso degli altri imputati) sono generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti, immuni da vizi logici o giuridici, dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 6 e 7); ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 dice