Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to manifestly unfounded nullity claim regarding defense counsel notification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Demis Iaccarino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lack of communication regarding the substitute defense counsel constituted a nullity, yet the court noted that both parties had received proper notification of the summons. The court ruled that under the principle of taxativity of nullities, these procedural irregularities did not affect the integrity of the adversarial proceedings or the appellant's knowledge of the process. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was condemned to bear the associated expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 361 c.p.c.: Under the principle of taxativity of nullities, procedural defects such as the failure to communicate the name of a substitute defense counsel do not constitute grounds for nullity if they do not impair the integrity of the adversarial proceedings or the party's knowledge of the process.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACCARINO DEMIS nato a COSENZA il 08/09/1994 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Demis Iaccarino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo manifestamente infondato atteso che, da un lato, come ammesso dallo stesso ricorrente, sia costui che il difensore d'ufficio hanno ricevuto regolare notifica del decreto di citazione a giudizio in appello, e, dall'altro lato, stante il principio di tassatività delle nullità, la lamentata mancata comunicazione del nominativo del difensore d'ufficio, designato in sostituzione di quello di fiducia (cancellatosi dall'albo), e l'erronea indicazione di tale difensore quale di fiducia non costituiscono motivi di nullità della sentenza né incidono in alcun modo sull'integrità del contraddittorio e sulla conoscenza del processo da parte del ricorrente; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 111 dicembre 202