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Ordinanza — n. 1819/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to unfounded grounds regarding drug substance destination and narcotest insufficiency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1819/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Sama Sanna inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding the illicit destination of the seized substance and the insufficiency of the narcotest to be manifestly unfounded. Consequently, the lower court's judgment was upheld because the appellant failed to provide sufficient evidence or contest the expert findings effectively.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as the court has adequately argued without logical or legal flaws regarding the illicit destination of the substance and the adequacy of the narcotest to prove its stupefying nature.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded grounds drug substance destination narcotest insufficiency procedural costs award Cassa delle ammende drug trafficking appeal imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 6069 del 16/12/2016, dep. 2017, Corvino, Rv. 269007
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMA SANNA nato il 04/02/1998 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Sanna Sama avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi manifestamente infondati, avendo la Corte adeguatamente argomentato, senza incorrere in vizi logici o giuridici, in ordine alla illecita destinazione della sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità del ricorrente (cfr. le pagine da 3 a 5); ritenuto, inoltre, che, quanto alla dedotta insufficienza del narcotest, non risulta che il ricorrente abbia sollecitato alcun accertamento peritale nel giudizio di merito, né contestato la natura drogante della sostanza (cfr. quanto alla idoneità di tale test a provare la natura stupefacente di una determinata sostanza, si veda Sez. 6, n. 6069 del 16/12/2016, dep. 2017, Corvino, Rv. 269007); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 dicembre