Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1817/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and mere reproduction of first-instance facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1817/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Samuele Bottone inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The court found the appeal's two grounds were generic and merely reproduced factual profiles already adequately examined and dismissed with correct legal arguments in the first-instance judgment. Consequently, the court ruled that the appellant failed to propose the appeal without fault regarding the inadmissibility cause.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.c.: An appeal is inadmissible if it relies on generic grounds or merely reproduces facts and legal arguments already fully examined and decided in the lower court's judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds reproduction of facts inadmissible appeal procedural costs Cassa delle ammende spese di difesa ripetibili dell'avvocato recupero dei costi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.c.
Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.c.
Corte cost. n. 186 del 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTTONE SAMUELE nato a PALERMO il 16/10/2002 avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Samuele Bottone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici, versati in fatto e meramente riproduttivi di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 1 e 2, nonché, trattandosi di doppia conforme, le pagine da 2 a 6 della sentenza di primo grado); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'l dicembre 2025