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Ordinanza — n. 1815/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic and merely reproductive grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1815/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Filippo Marchi inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found the appeal's two grounds generic and merely reproductive of arguments already properly addressed in the lower court's judgment. Consequently, the appellant was condemned to pay the procedural expenses and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on generic grounds or merely reproduces arguments already substantively examined and dismissed by the lower court with correct legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds reproductive arguments Corte di Cassazione procedural costs fine fund penalty civil procedure law scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHI' FILIPPO SALVATORE nato a PIAZZA ARMERINA il 03/06/1968 avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Filippo Salvatore Marchi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 1 e 2); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 dicembre 2025