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Ordinanza — n. 1814/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and merely reproductive grounds regarding non-punishability and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1814/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's denial of non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code and generic mitigating circumstances. The court rejected the appeal because the arguments were merely repetitive of those already thoroughly examined and dismissed by the appellate judgment.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on generic grounds that are merely reproductive of arguments already adequately examined and rejected by the contested judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds reproductive arguments non-punishability mitigating circumstances procedural costs Cassa delle ammende deduzione per spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALIL ANGELO (CUI 05F11.100) nato a PISA il 06/08/1998 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; t letto il ricorso proposto nell'interesse di Angelo Alil avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 3 e 4); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 dicembre 202