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Ordinanza — n. 1813/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to generic and merely repetitive grounds regarding mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1813/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Russo and Calvino inadmissible and ordered them to pay legal costs. The court found the arguments against the lower court's denial of generic mitigating circumstances were merely repetitive and lacked novelty. Consequently, the appellants were condemned to pay procedural expenses and a fine of three thousand euros each.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must present new and specific grounds; generic or merely repetitive arguments that do not add new elements to the case are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic grounds repetitive arguments mitigating circumstances procedural costs Cassazione ordinanza counsel negligence motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RUSSO MICHELE nato a NAPOLI il 26/05/2000 CALVINO GENNARO nato a NAPOLI il 16/01/1979 avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letti i ricorsi proposti nell'interesse di Michele Russo e Gennaro Calvino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché deducono un motivo generico e meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, già adeguatamente vagliati e disattese con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagina 3); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'l dicembre 2025