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Ordinanza — n. 1812/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and repetitive grounds regarding criminal liability and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1812/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Giuseppe Librici inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments to be generic, repetitive, and merely restatements of criticisms already addressed and rejected by the Court of Appeal of Palermo. Consequently, the court ruled that the appeal failed to present new substantive grounds for review.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must contain new substantive grounds; appeals consisting solely of generic criticisms or repetitions of arguments already decided by the lower court are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive arguments criminal liability sentencing review motivazione inadeguata delle censure costituzionali attenuazione della pena condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIBRICI GIUSEPPE nato a AGRIGENTO il 06/08/1980 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Librici avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi di contenuto confutativo, generici e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine alla imputabilità del ricorrente, al giudizio di responsabilità, al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, nonché alla dosimetria della pena, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 1 e 2); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'l dicembre 2025.