Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic arguments regarding criminal liability and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Muhidin Elmi Mouhamud inadmissible due to the lack of specific legal grounds. The appellant challenged the lower court's judgment on criminal liability, the denial of non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code, and the severity of the sentence, arguing these issues were inadequately addressed. The court rejected these claims as merely repetitive of arguments already properly refuted in the appealed decision, citing the specific formulation of the relevant law at the time of the facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.: An appeal is inadmissible if it contains only generic or merely repetitive arguments that do not provide new specific grounds for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUHIDIN ELMI MOUHAMUD nato il 05/05/1989 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Elmi Mouhamud Muhidin avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità, al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuati generiche, nonché alla mancata esclusione della recidiva e alla eccessività della pena inflitta, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 1 e 2 della motivazione in cui, quanto alla doglianza relativa all'art. 131-bis cod. pen., si è correttamente rilevato che, secondo la formulazione della norma vigente all'epoca dei fatti, come modificata dal d.l. n. 53 del 2019, il titolo del reato era ostativo alla sua applicazione); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'l dicembre 2