Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for merely reproducing already rejected arguments on criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Gaspare Augugliaro inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found that the four grounds of the appeal were merely reproductions of arguments regarding criminal liability and the denial of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, which had already been thoroughly examined and rejected in the lower court's judgment. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural expenses and a fine to the Fine Fund, citing Constitutional Court precedent on the duty to propose a specific ground for inadmissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 360 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already rejected by the lower court without presenting new grounds or specific reasons for inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUGUGLIARO GASPARE nato a PACECO il 27/09/1970 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Gaspare Augugliaro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce quattro motivi meramente riproduttivi di profili di censura, in merito al giudizio di responsabilità e al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 2 e 3 ); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'l dicembre 2025.