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Ordinanza — n. 1808/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1808/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1808/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOUYA MEHER (CUI 04.1312X0) nato il 07/08/1997 avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Meher Souya avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni:

Regesto Legislator

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art. 341-bis cod. pen; Ordinanza — n. 1808/2026 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOUYA MEHER (CUI 04.1312X0) nato il 07/08/1997 avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Meher Souya avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni:

Parole chiave

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restituzione dei sussidi statali attenuazione della pena oltraggio alla corte difesa d'ufficio motivi di cassazione risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 341-bis cod. pen
i) il primo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale adeguatamente argomentato, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, in merito al giudizio di responsabilità e alla configurabilità del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., anche con riferimento all'elemento soggettivo (cfr.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOUYA MEHER (CUI 04.1312X0) nato il 07/08/1997 avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Meher Souya avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni:

i) il primo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale adeguatamente argomentato, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, in merito al giudizio di responsabilità e alla configurabilità del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., anche con riferimento all'elemento soggettivo (cfr. pagina 3); ii) il secondo motivo è generico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività della pena, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 3 e 4 in cui la Corte territoriale ha indicato, quale elemento ostativo prevalente, il precedente stile di vita del ricorrente, gravato da numerosi precedenti di cui uno specifico, reputando congrua la pena inflitta, determinata, peraltro nel minimo edittale); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'l dicembre