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Ordinanza — n. 1807/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1807/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1807/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARKU EDUART nato il 26/02/1982 avverso la sentenza del 15/04/2025 del GIP TRIBUNALE di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Marku Eduart avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo che, in parte, allorché denuncia l'applicazione di una pena inferiore a quella concordata, non è sorretto da un concreto interesse del ricorrente, e, in altra parte, là dove lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., non rientra tra i motivi per cui, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, è possibile ricorrere per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1807/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen., non rientra tra i motivi per cui, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, è possibile ricorrere per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

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motivi di cassazione remissione della pena proporzionalità della pena alleggerimento della pena disdetta in periodo di prova sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARKU EDUART nato il 26/02/1982 avverso la sentenza del 15/04/2025 del GIP TRIBUNALE di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Marku Eduart avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo che, in parte, allorché denuncia l'applicazione di una pena inferiore a quella concordata, non è sorretto da un concreto interesse del ricorrente, e, in altra parte, là dove lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., non rientra tra i motivi per cui, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, è possibile ricorrere per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso dicembre 2