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Ordinanza — n. 1718/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming factual error, ruling it is merely a judicial evaluation error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1718/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the extraordinary appeal by Renzo Padoan inadmissible and ordered him to pay costs. The defense argued the lower court made a factual error regarding the defendant's conduct and psychological elements, but the court held that such claims constitute errors of judgment rather than fact. Consequently, the appeal was rejected because it lacked concrete factual assertions to prove a factual mistake.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; Art. 521 c.p.p.: An extraordinary appeal for factual error is inadmissible when the alleged error stems from a judicial evaluation of correctly perceived facts, as this constitutes an error of judgment rather than fact.

Parole chiave

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extraordinary appeal factual error error of judgment judicial evaluation inadmissible appeal Cassazione Roma criminal procedure ricorso straordinario per nullità

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis c.p.p.
12797/2023 del 3 febbraio 2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Renzo Padoan; Rilevato che in un articolato motivo di ricorso proposto ex art. 625-bis cod.
Art. 521 c.p.p.
la difesa deduce che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore di fatto in ordine al mancato riconoscimento della violazione dell’art. 521 cod.
art. 625-bis cod. proc. pen
12797/2023 del 3 febbraio 2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Renzo Padoan; Rilevato che in un articolato motivo di ricorso proposto ex art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 521 cod. proc. pen
la difesa deduce che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore di fatto in ordine al mancato riconoscimento della violazione dell’art. 521 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni
pen.» (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv.
Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macri'
263686 - 01); Rilevato inoltre che «il ricorso straordinario per errore di fatto è inammissibile quando il preteso errore in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione derivi da una valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto correttamente percepite» (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macri', Rv.
Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini
268981 - 01)e che, quindi, non è qualificabile come errore di fatto quello che ha natura valutativa (Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv.
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Testo completo

NOVESE ORDINANZA Padoan Renzo nato a LONIGO il 03/12/1963 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che la Corte di cassazione, Sezione quinta penale, con sentenza n. 12797/2023 del 3 febbraio 2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Renzo Padoan; Rilevato che in un articolato motivo di ricorso proposto ex art. 625-bis cod. proc. pen. la difesa deduce che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore di fatto in ordine al mancato riconoscimento della violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. quanto all’attribuzione all’imputato di una condotta diversa da quella per la quale era stato rinviato a giudizio e quanto alla ritenuta sussistenza di una condotta partecipativa dell’imputato, nonché con riferimento alla sussistenza dell’elemento psicologico;

Rilevato che «in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01); Rilevato inoltre che «il ricorso straordinario per errore di fatto è inammissibile quando il preteso errore in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione derivi da una valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto correttamente percepite» (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macri', Rv. 268981 - 01)e che, quindi, non è qualificabile come errore di fatto quello che ha natura valutativa (Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667 - 01);

Rilevato quindi che la doglianza è manifestamente infondata in quanto nel caso di specie il ricorrente si limita nella sostanza ad affermare che la decisione sarebbe ingiusta sotto un profilo meramente valutativo senza indicare in concreto alcun “fatto” o “dato” concreto in ordine al quale la Corte sarebbe incorsa in errore; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze proposte non sono consentite e risultano comunque manifestamente infondate; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremilain favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende. Così