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Ordinanza — n. 1696/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it was personally signed by the accused instead of a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1696/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible without formalities because it was personally signed by the accused, Marco Ziccardi, rather than by a defense attorney registered in the special register. The court applied the principle that post-2017 legislative reforms require all cassation appeals to be submitted exclusively by qualified counsel to establish a valid legal relationship for review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Collection Fund.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1; Art. 613, comma 1; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Cassation appeals must be signed by a defense attorney registered in the special register; personal signature by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal signature by accused special defense attorney register procedural formalities requirement fine collection fund penalty truffa in materia di credito indagine internazionale per truffa reato economico

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZICCARDI MARCO nato a ROMA il 04/05/1976 avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Ziccardi Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste, che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 settembre 2025 Il consiglie