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Ordinanza — n. 1690/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1690/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1690/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMPINO ANTONIO nato a PALERMO il 12/01/1980 avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Antonio Sampino ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto pluriaggravato di furto di energia elettrica; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di' motivazione in relazione alla valutazione del quadro probatorio e all'affermazione di responsabilità, è manifestamente infondato, in quanto meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla giudice di merito, il quale ha correttamente chiarito che il mancato accertamento della materiale manomissione cui sia conseguito il furto di energia elettrica non può escludere la responsabilità dell'imputato per il reato contestatogli.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1690/2026 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMPINO ANTONIO nato a PALERMO il 12/01/1980 avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Antonio Sampino ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto pluriaggravato di furto di energia elettrica; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di' motivazione in relazione alla valutazione del quadro probatorio e all'affermazione di responsabilità, è manifestamente infondato, in quanto meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla giudice di merito, il quale ha correttamente chiarito che il mancato accertamento della materiale manomissione cui sia conseguito il furto di energia elettrica non può escludere la responsabilità dell'imputato per il reato contestatogli.

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia abuso di impianti di telecomunicazioni materiale elettrico e apparecchiature radio monopolio sulle installazioni elettriche diritto all'antenna
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMPINO ANTONIO nato a PALERMO il 12/01/1980 avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Antonio Sampino ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto pluriaggravato di furto di energia elettrica; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di' motivazione in relazione alla valutazione del quadro probatorio e all'affermazione di responsabilità, è manifestamente infondato, in quanto meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla giudice di merito, il quale ha correttamente chiarito che il mancato accertamento della materiale manomissione cui sia conseguito il furto di energia elettrica non può escludere la responsabilità dell'imputato per il reato contestatogli.

Invero, sebbene la manomissione fosse stata realizzata da terzi, il ricorrente si avvaleva consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione atteso che ad essere rifornito dell'energia elettrica era l'appartamento in cui lo stesso risedeva e abitava; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammen