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Ordinanza — n. 1685/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1685/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1685/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASCA CRISTIAN nato a PALERMO il 09/11/1995 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; f' Rilevato che Cristian Pasca ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto pluriaggravato di furto di energia elettrica; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è assertivo e generico per indeterminatezza, nonché manifestamente infondato, non essendosi confrontato con la puntuale e articolata motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto degli elementi su cui ha fondato il giudizio di responsabilità dell'imputato (pagg. 9-10);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1685/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 9-10);

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia legislazione in materia di energia braccialetto elettronico risarcimento per atto illecito imputazione di furto
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASCA CRISTIAN nato a PALERMO il 09/11/1995 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; f' Rilevato che Cristian Pasca ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto pluriaggravato di furto di energia elettrica; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è assertivo e generico per indeterminatezza, nonché manifestamente infondato, non essendosi confrontato con la puntuale e articolata motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto degli elementi su cui ha fondato il giudizio di responsabilità dell'imputato (pagg. 9-10);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 24 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il