Ordinanza — n. 1682/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATARRESE MICHELE nato a CANOSA DI PUGLIA il 11/06/1962 avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; (t- Rilevato che Michele Matarrese ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denunzia l'inosservanza della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo generico del reato ascritto in contrasto con quanto emergerebbe invece dalla relazione del curatore fallimentare, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 5); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1682/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Nella specie la Corte territoriale ha dato conto con motivazione coerente e logica dei plurimi indici della sussistenza del dolo generico (pag. 5 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATARRESE MICHELE nato a CANOSA DI PUGLIA il 11/06/1962 avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; (t- Rilevato che Michele Matarrese ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denunzia l'inosservanza della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo generico del reato ascritto in contrasto con quanto emergerebbe invece dalla relazione del curatore fallimentare, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 5); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Nella specie la Corte territoriale ha dato conto con motivazione coerente e logica dei plurimi indici della sussistenza del dolo generico (pag. 5 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 settembr