Ordinanza — n. 1680/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPALVIERI GIORGIO nato a ROMA il 16/07/1965 avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Giorgio Spalvieri ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, assolvendo l'imputato dal reato di cui al capo a) e rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riforma la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (capo a) e falsità materiale commessa dal privato (capo b);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1680/2026 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPALVIERI GIORGIO nato a ROMA il 16/07/1965 avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Giorgio Spalvieri ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, assolvendo l'imputato dal reato di cui al capo a) e rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riforma la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (capo a) e falsità materiale commessa dal privato (capo b);
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPALVIERI GIORGIO nato a ROMA il 16/07/1965 avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Giorgio Spalvieri ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, assolvendo l'imputato dal reato di cui al capo a) e rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riforma la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (capo a) e falsità materiale commessa dal privato (capo b);
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denunzia la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 settem