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Ordinanza — n. 1671/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1671/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1671/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO DARIO nato a NAPOLI il 19/09/1977 avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; li - Rilevato che Dario Russo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 455 cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 25 Cost. e 550 cod. proc. pen. per non rientrare il reato contestato tra quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio - è manifestamente infondato, in quanto inerente ad una violazione di norme processuali palesemente smentita dagli atti processuali e non relativa a nullità assolute (Sez. 1, n. 5967 del 04/12/2014, dep. 2015, Galeotti, Rv. 262426 - 01).

Regesto Legislator

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art. 455 cod. pen, artt. 25 Cost, art. 420- quater cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1671/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 455 cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 25 Cost. e 550 cod. proc. pen. per non rientrare il reato contestato tra quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio - è manifestamente infondato, in quanto inerente ad una violazione di norme processuali palesemente smentita dagli atti processuali e non relativa a nullità assolute (Sez. 1, n. 5967 del 04/12/2014, dep. 2015, Galeotti, Rv. 262426 - 01).

Parole chiave

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falsificazione di monete inchiesta per falsità atti riproduzione e imitazione di biglietti di banca conversione delle monete regalia delle monete divieto di finanziamento monetario

Disposizioni normative citate

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art. 455 cod. pen
artt. 25 Cost
e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 25 Cost.
art. 420- quater cod. proc. pen
Invero, la sospensione della prescrizione ex art. 420- quater cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO DARIO nato a NAPOLI il 19/09/1977 avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; li - Rilevato che Dario Russo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 455 cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 25 Cost. e 550 cod. proc. pen. per non rientrare il reato contestato tra quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio - è manifestamente infondato, in quanto inerente ad una violazione di norme processuali palesemente smentita dagli atti processuali e non relativa a nullità assolute (Sez. 1, n. 5967 del 04/12/2014, dep. 2015, Galeotti, Rv. 262426 - 01).

Invero, dal verbale di udienza tenutasi in data 16/03/2022 non risulta essere stata sollevata alcuna eccezione in merito alla nullità del decreto di citazione diretta a giudizio; - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); - Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge per non essere stato dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, atteso che il termine di prescrizione, sospensioni incluse, maturerà in data 06/02/2026. Invero, la sospensione della prescrizione ex art. 420- quater cod. proc. pen. è stata introdotta dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, entrata in vigore il 17/05/2024, vale a dire prima della data di commissione del reato; - Ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ì