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Ordinanza — n. 1667/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1667/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1667/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IONADI LUCIANO nato a CINQUEFRONDI il 06/07/1983 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; - Rilevato che Luciano Ionadi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palmi, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto oltre il termine per impugnare previsto dalla legge.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1667/2026 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IONADI LUCIANO nato a CINQUEFRONDI il 06/07/1983 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; - Rilevato che Luciano Ionadi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palmi, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto oltre il termine per impugnare previsto dalla legge.

Parole chiave

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licenziamento per furto furto aggravato ritardo ingiustificato dell'azione penale durata dell'infrazione proroga della carcerazione preventiva estensione della procedura
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IONADI LUCIANO nato a CINQUEFRONDI il 06/07/1983 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; - Rilevato che Luciano Ionadi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palmi, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto oltre il termine per impugnare previsto dalla legge.

Invero, nel caso di specie, il termine di impugnazione era pari a quindici giorni, atteso che vi è stata trattazione cartolare, la quale esclude che l'imputato possa essere considerato "giudicato in assenza" e, di conseguenza, che questi possa beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499). In particolare, la sentenza con motivazione contestuale è stata pronunciata, depositata e correttamente notificata in data 13/03/2025; il termine per proporre impugnazione è scaduto il 28/03/25; mentre il ricorso è stato depositato il 31/03/25; - ritenuto che il ricorso risulta comunque manifestamente infondato atteso che esso contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o di una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, prospettando censure non consentite dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); - Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così