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Ordinanza — n. 1665/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1665/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1665/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINNITI ELISABETTA nato a MELITO DI PORTO SALVO il 09/06/1987 avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; #1, Rilevato che Elisabetta Minniti ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, con cui è stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 495 cod. pen. e condannata alla pena ritenuta di giustizia;

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 1665/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod. pen. e condannata alla pena ritenuta di giustizia;

Parole chiave

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punibilità motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione della sentenza penale esenzione dalla pena individualizzazione della commisurazione penale motivo legale d'esclusione

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso - che contesta la violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINNITI ELISABETTA nato a MELITO DI PORTO SALVO il 09/06/1987 avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; #1, Rilevato che Elisabetta Minniti ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, con cui è stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 495 cod. pen. e condannata alla pena ritenuta di giustizia;

Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, congiuntamente trattati in quanto strettamente connessi - che contestano la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato - prospettano una diversa ricostruzione storica dei fatti e un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, sicché esso non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Le doglianze della ricorrente, invero, si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante:

Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745). Ritenuto che il terzo motivo di ricorso - che contesta la violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Considerato, inoltre, che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, dando conto della gravità del fatto; Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am