Ordinanza — n. 1664/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL POPOLO ALESSANDRO nato a COSENZA il 09/03/1970 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Alessandro Del Popolo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto aggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità, sulla base un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1664/2026 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag.
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL POPOLO ALESSANDRO nato a COSENZA il 09/03/1970 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Alessandro Del Popolo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto aggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità, sulla base un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag.
3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il