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Ordinanza — n. 1662/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for material falsity and attempted fraud due to inadmissible generic mitigation arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1662/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible regarding the refusal of generic mitigating circumstances and the specific statutory mitigation under Article 62, paragraph 4 of the Penal Code. The appellant argued for the application of these circumstances, but the Court held that such arguments cannot be raised in a cassation proceeding if not properly raised on appeal. Furthermore, the Court affirmed that the appellate court's decision denying generic mitigation was not arbitrary, as the law does not require the trial judge to consider every favorable element, only the decisive ones.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: Arguments concerning the denial of generic mitigating circumstances or specific statutory mitigations are inadmissible in cassation proceedings if not raised as specific grounds of appeal, as the supreme court reviews only legal errors and does not re-evaluate the factual assessment of mitigating factors absent a specific violation of law.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal generic mitigation statutory mitigation inadmissible appeal appellate review falsità in documenti falsa dichiarazione della parte accuse di truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Rilevato, inoltre, le doglianze relative alla circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. non possono essere dedotte in sede di legittimità, non avendo costituito oggetto di corrispondente motivo di appello.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdí
quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdí, Rv.
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica
269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARCIATI CIRO nato a NAPOLI il 31/01/1949 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Ciro Carciati ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che ha confermato la condanna dell'imputato per i reati di falsità materiale in atto pubblico e tentata truffa; Considerato che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

Rilevato, inoltre, le doglianze relative alla circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. non possono essere dedotte in sede di legittimità, non avendo costituito oggetto di corrispondente motivo di appello. Non sono infatti deducibili con ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdí, Rv. 270316;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. '211 Così deciso il as settembre 2025 Il Consigliere este