Criminal appeal dismissed as inadmissible for being generic and lacking specific grounds under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant argued against the appellate court's reasoning regarding aggravated theft but failed to specify the exact grounds for his objection. The court rejected the appeal because the generic nature of the complaint did not meet the statutory requirements for a valid legal challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; A criminal appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the elements upon which the criticism is based, thereby preventing the reviewing judge from exercising its supervisory power.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUNIE VLADUT CONSTANTIN nato il 13/10/1977 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Vladut Constantin Gunie ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro' tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 213 settembre 2025 Il Consigliere