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Ordinanza — n. 1656/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1656/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1656/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLITANO RAFFAELE nato a NAPOLI il 27/02/1951 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Raffaele Napolitano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che - per quel che qui rileva - rideterminando la pena, ha confermato la condanna dell'imputato per i reati di furto pluriaggravato, invasione di terreni e modificazione dello stato dei luoghi; Rilevato preliminarmente che l'istanza di trattazione orale formulata dal ricorrente in data 28.7.2025 è inammissibile, non essendo prevista dal rito disciplinato dall'art.611 cod. proc. pen.;

Regesto Legislator

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art. 649 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1656/2026 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen.;

Parole chiave

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rinuncia al dibattimento orale procedura orale modifica della sentenza registrazione clandestina di conversazioni diritti della difesa testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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art. 649 cod. proc. pen
Considerato il primo motivo di ricorso - che denunzia la violazione del principio del "ne bis in idem" - è privo del necessario interesse ad impugnare, in quanto per i reati oggetto della doglianza non è intervenuta condanna e comunque il giudice di merito ha escluso l'identità del fatto rilevante ex art. 649 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLITANO RAFFAELE nato a NAPOLI il 27/02/1951 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Raffaele Napolitano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che - per quel che qui rileva - rideterminando la pena, ha confermato la condanna dell'imputato per i reati di furto pluriaggravato, invasione di terreni e modificazione dello stato dei luoghi; Rilevato preliminarmente che l'istanza di trattazione orale formulata dal ricorrente in data 28.7.2025 è inammissibile, non essendo prevista dal rito disciplinato dall'art.611 cod. proc. pen.;

Considerato il primo motivo di ricorso - che denunzia la violazione del principio del "ne bis in idem" - è privo del necessario interesse ad impugnare, in quanto per i reati oggetto della doglianza non è intervenuta condanna e comunque il giudice di merito ha escluso l'identità del fatto rilevante ex art. 649 cod. proc. pen.; ne deriva che le censure del ricorrente non individuano un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che denunzia il difetto della condizione di procedibilità per il reato di cui al capo C) - è manifestamente infondato trattandosi di furto procedibile d'ufficio ai sensi dell'art. 624, comma 3, cod. pen., ricorrendo la circostanza di aver commesso il fatto su cosa destinata a pubblico servizio;

Considerato che il terzo motivo di ricorso - che contesta l'eccessività della pena - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adèguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 settembre 2025 Il Consigliere esten