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Ordinanza — n. 1627/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian parole di sorveglianza dismissed appeal regarding premature revocation of early release days due to misconduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1627/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the petitioner to pay court costs and a fine. The petitioner argued that the lower court failed to verify his positive treatment record before revoking early release days, citing his escape from a semi-liberty regime. The court rejected these claims, noting the petitioner's subsequent escape with forged documents and drug possession proved his lack of adherence to the treatment path, rendering the procedural objections irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 54, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354; Art. 76 cod. pen.: When a convicted person commits a non-intentional crime during the execution of concurrent sentences, the revocation of early release benefits must cover the entire execution period, and appeals based on alleged procedural omissions regarding treatment records are inadmissible if the facts demonstrate a lack of adherence to the treatment path.

Parole chiave

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parole di sorveglianza liberazione anticipata cumulo pene regime semilibertà inammissibilità ricorso unitarietà esecutivo condotta del condannato aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 54, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354
Art. 76 cod. pen.
354, se adottato mentre è ancora in corso l'espiazione, deve investire tutti i benefici concessi in relazione all'intero arco temporale di esecuzione delle pene concorrenti, in ossequio al principio della unitarietà del rapporto esecutivo di cui all'art. 76 cod.
art. 76 cod. pen
354, se adottato mentre è ancora in corso l'espiazione, deve investire tutti i benefici concessi in relazione all'intero arco temporale di esecuzione delle pene concorrenti, in ossequio al principio della unitarietà del rapporto esecutivo di cui all'art. 76 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 33139 del 10/09/2025
pen., secondo cui tutte le pene della stessa specie si considerano eseguite contemporaneamente» (Sez. 1, n. 33139 del 10/09/2025, F., Rv.
Sez. 1, n. 32412 del 26/01/2016
288531 – 01;Sez. 1, n. 32412 del 26/01/2016, Caponnetto, Rv.
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Testo completo

NOVESE ORDINANZA Coppari Massimiliano nato a FILOTTRANO il 23/05/1973 avverso l'ordinanza del 29/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Perugia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, ha disposto la revoca di giorni 225 di liberazione anticipata applicata a Massimiliano Coppari con diverse ordinanze emesse dal Magistrato dei Sorveglianza di Bolzano in relazione al periodo complessivo intercorrente dal 25 maggio 2018 al 23 novembre 2020; Rilevato che con il ricorso, in un unico articolato motivo, e la successiva memoria si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione:

a) quanto alla mancata acquisizione dell’ordinanza con la quale il Tribunale di Bolzano il 22 settembre 2020 ha ammesso il ricorrente al regime della semilibertà (che sarebbe necessaria a verificare che l’andamento trattamentale del ricorrente era stato positivo sino al settembre 2020);

b) quanto al mancato accoglimento dello scioglimento del cumulo al fine di verificare quale fosse la condanna effettivamente in esecuzione al momento dell’evasione dal regime di semilibertà avvenuta in data 30 novembre 2020; Rilevato che la doglianza oggetto della prima censura è manifestamente infondata in quanto, il Tribunale, con lo specifico riferimento alla condotta complessivamente tenuta dal ricorrente, che è evaso dal regime di semilibertà, si è recato in Svizzera, è stato fermato con documenti falsi e sostanza stupefacente, e ha protratto la propria latitanza sino all’anno 2021 allorché è stato fermato in Germani ed estradato, ha dato compiuto e adeguato conto delle ragioni sulle quali ha fondato il giudizio in termini di mancata adesione al percorso trattamentale per tutto il periodo precedente e come le precedenti favorevoli valutazioni siano state determinate da un comportamento preordinato all’ammissione a un regime meno afflittivo e ciò già organizzando l’allontanamento;

Rilevato che la doglianza oggetto della seconda censura è manifestamente infondata in quanto, come correttamente evidenziato dal Tribunale lo scioglimento del cumulo è del tutto ininfluente poiché, come da ultimo ribadito, «qualora il condannato commetta un delitto non colposo mentre sono in corso di esecuzione più condanne ricomprese in un cumulo, il provvedimento di revoca di cui all'art. 54, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, se adottato mentre è ancora in corso l'espiazione, deve investire tutti i benefici concessi in relazione all'intero arco temporale di esecuzione delle pene concorrenti, in ossequio al principio della unitarietà del rapporto esecutivo di cui all'art. 76 cod. pen., secondo cui tutte le pene della stessa specie si considerano eseguite contemporaneamente» (Sez. 1, n. 33139 del 10/09/2025, F., Rv. 288531 – 01;Sez. 1, n. 32412 del 26/01/2016, Caponnetto, Rv. 267992 - 01);

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto il giudice di merito ha già fornito una risposta adeguata alle doglianze ora reiterate per cui una diversa e alternativa lettura non è consentita in questa sede; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de