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Ordinanza — n. 1626/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1626/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1626/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Sorrentino Alessandro,nato a Napoli il 07/08/1985 avverso l'ordinanza del 13/06/2025 del Tribunale di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese; Esaminatoil ricorso proposto avverso l’ordinanza del 13 giugno 202 5 , con la quale ilTribunale di Roma , in funzione di giudice dell’esecuzione, h a rigetta to la richiesta avanzata da Alessandro Sorrentino , finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati con sentenze ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Ravenna del 21 giugno 2022, irrevocabile dal 6 settembre 2022, e del Tribunale di Roma del 18 giugno 2024, irrevocabile dal 22 luglio 2024; premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 -01); preso atto che grava sul condannato, il quale in sede di esecuzione invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato,l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti, ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580 – 01 ;

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1626/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati con sentenze ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Ravenna del 21 giugno 2022, irrevocabile dal 6 settembre 2022, e del Tribunale di Roma del 18 giugno 2024, irrevocabile dal 22 luglio 2024; premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 -01); preso atto che grava sul condannato, il quale in sede di esecuzione invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato,l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti, ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580 – 01 ;

Parole chiave

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reiterazione di reati penali motivi di cassazione motivazione del mutamento giurisprudenza criminalità persistente infrazioni uniche e continuate concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Esaminatoil ricorso proposto avverso l’ordinanza del 13 giugno 202 5 , con la quale ilTribunale di Roma , in funzione di giudice dell’esecuzione, h a rigetta to la richiesta avanzata da Alessandro Sorrentino , finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod.
art. 444 cod. proc. pen
pen., in relazione ai reati giudicati con sentenze ex art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Sorrentino Alessandro,nato a Napoli il 07/08/1985 avverso l'ordinanza del 13/06/2025 del Tribunale di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminatoil ricorso proposto avverso l’ordinanza del 13 giugno 202 5 , con la quale ilTribunale di Roma , in funzione di giudice dell’esecuzione, h a rigetta to la richiesta avanzata da Alessandro Sorrentino , finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati con sentenze ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Ravenna del 21 giugno 2022, irrevocabile dal 6 settembre 2022, e del Tribunale di Roma del 18 giugno 2024, irrevocabile dal 22 luglio 2024; premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 -01); preso atto che grava sul condannato, il quale in sede di esecuzione invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato,l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti, ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580 – 01 ;

Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010 , Faneli, Rv. 247356- 01 ) ; rilevato che il giudice dell'esecuzione, dato atto dell’omogeneità delle violazioni, ha rigettato l'istanza in ragione della notevole distanza temporale (quasi tre anni) tra le condotte delittuose, commesse in città diverse, la prima anche in concorso con altro soggetto; osservato che, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica, il ricorso, le cui conclusioni sono state ribadite con successiva memoria, insiste sulla omogeneità delle violazioni e sull’identità delle modalità esecutive, non adempiendo all’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della doglianza, anzi sollecitando una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, preclusa al giudice di legittimità(cfr.

Sez. 6, n. 5465 del 4.11.2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 –01); ritenuto, dunque, che il ricorso deveessere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre2025. Il Consigliere estensore Il Presidente A