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Ordinanza — n. 1625/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility; appeal against preventive measure upheld due to sufficient factual motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1625/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of a special surveillance measure. The appellant argued the appellate decision lacked sufficient factual motivation by relying on pending proceedings and past convictions without explicit details. The court rejected this, finding the decision properly grounded in current criminal proceedings and prior convictions regarding fraudulent conduct.

Regesto Legislator

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Art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Art. 616 cod. proc. pen.: When a cassation appeal is admissible solely for violation of law, the lack or apparent nature of motivation may be deduced, provided the lower court's reasoning is not entirely detached from case findings or relies on mere assertions.

Parole chiave

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preventive measure special surveillance violation of law lack of motivation cassation appeal procedural inadmissibility factual motivation prova del rischio persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 20968 del 6/7/2020, Noviello
159, è ammesso soltanto per violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 6/7/2020, Noviello, Rv.
Sez. 6, n. 21525 del 18/6/2020, Mulè
Sez. 6, n. 21525 del 18/6/2020, Mulè, Rv.
Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino
Sez. 5, n. 9677 del 14/7/2014, Vassallo
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Testo completo

re - ORDINANZA Caggegi Maria Grazia, nata a Palermo il 04/03/1969 avverso il decreto del 09/06/2025 della Corte di appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso, e la successiva memoria, proposto da Maria Grazia Caggegi avverso il decreto con cui in data 9 giugno 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato il decreto, emesso in data 9 gennaio 2025 dal Tribunale di Palermo, applicativo della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S.; premesso che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 6/7/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01;

Sez. 6, n. 21525 del 18/6/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01); rammentato che, come chiarito dalle Sezioni Unite, «qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, è comunque deducibile la mancanza o la mera apparenza della motivazione, atteso che in tal caso si prospetta la violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali» (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01); rilevato che con i primi due motivi di ricorso, pur eccependo violazione di legge, la ricorrente censura il percorso argomentativo a fondamento del decreto impugnato e lamenta che la Corte di appello ne abbia ritenuto la pericolosità sociale, in termini di attualità, senza esplicitare elementi fattuali significativi, ma ponendo a fondamento della decisione le imputazioni relative a processi ancora pendenti, condanne per fatti risalenti, le risultanze di un provvedimento di rigetto di una impugnazione cautelare reale, la disponibilità di un cavallo di razza di cui era oneroso il mantenimento; ritenuto che già dalle sintetizzate censure si arguisce come il decreto impugnato non possa ritenersi affetto da una motivazione inesistente o meramente apparente, ravvisabile soltanto quando la motivazione sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa (Sez. 5, n. 9677 del 14/7/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100 - 01); ritenuto che il provvedimento della Corte di appello di Palermo si connota per una motivazione congrua in ordine al giudizio di pericolosità sociale dell’odierna ricorrente, formulato, in termini di attualità, sulla scorta delle risultanze di procedimenti penali in corso - costituite da acquisizioni documentali, querele delle persone offese, parziali ammissioni dell’imputata in sede di interrogatorio di garanzia - per condotte truffaldine commesse, con frequenza e metodicità, negli anni 2021 e 2023, nonché di condanne definitive riportate per reati di identica natura, commessi tra il 2009 e il 2013, tra cui fattispecie fraudolente perpetrate con analoghe modalità; preso atto che il ricorrente oppone nel resto considerazioni di merito quanto all'inquadramento della Caggegi nella categoria dei soggetti che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose e alla valutazione di attualità della pericolosità sociale; considerato che il terzo motivo di ricorso, in ordine al rigetto della richiesta subordinata di riduzione della durata della misura, è anch’esso manifestamente infondato, avendo la Corte di appello correttamente disatteso la richiesta perché priva di qualunque apparato argomentativo di supporto; ritenuto, pertanto, che il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas