Cassation court dismisses appeal regarding comparative circumstances and accessory ban duration in plea bargaining. Appeal rejected as inadmissible due to procedural and substantive errors. Court upholds original sentencing logic. Appeal dismissed as inadmissible due to procedural and substantive errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, rejecting both grounds for cassation. The defense argued that the judge erred in applying Article 69 regarding comparative circumstances and miscalculated the accessory ban duration under Article 29. The court ruled that plea bargaining limits judicial review to legality and congruity, excluding detailed balancing arguments, and confirmed the accessory ban calculation based on the base sentence of the most serious crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69 cod. pen.; Art. 29, comma 1, ultima parte, cod. pen.: In plea bargaining, appeals regarding the balance of aggravating and mitigating circumstances are inadmissible as the judge only verifies legality and congruity, and accessory bans are calculated on the base sentence of the most serious crime, not the total continued sentence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAGGIO SALVATORE nato a CALTANISSETTA il 01/05/1984 avverso la sentenza del 15/07/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; R.G. 30331_25 rilevato che, con due motivi di ricorso, Salvatore Di Maggio ha dedotto:
a) vizio di violazione di legge in relazione all'art. 69, cod. pen. in ordine al giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto;
b) vizio di violazione di legge quanto alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici (si sostiene che il giudice avrebbe errato nell'applicare la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, in ciò disattendendo l'orientamento giurisprudenziale ritenuto prevalente secondo cui è necessario far riferimento, nel caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, alla misura della pena base in concreto stabilita per il reato più grave, eventualmente ridotta per la scelta del rito, e non a quella complessiva risultante dall'aumento per la continuazione); ritenuto che i motivi di ricorso proposti dalla difesa sono inammissibili in quanto:
a) il primo non è deducibile poiché relativo a sentenza di applicazione della pena in relazione a quanto previsto dall'articolo 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;
b) il secondo prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; rilevato, infatti, quanto al primo motivo, che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; che, come non è causa di nullità della sentenza di patteggiamento la mancata esplicitazione del giudizio di comparazione tra circostanze, la cui prevalenza od equivalenza risulti dal calcolo concordato, ove il giudice affermi la congruità della pena applicata (Sez. 3, n. 14775 del 06/03/2020, P., Rv. 278777 - 01), a fortiori, non è causa di nullità della sentenza di patteggiamento il fatto che sia accolta una richiesta concordata con giudizio di equivalenza tra circostanze eterogenee, ove, come nel caso di specie, il giudice abbia espresso un giudizio di congruità della misura della pena concordata; che, del resto, l'art. 69, cod. pon. regola il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, ma nel patteggiamento il giudice si limita a verificare la legalità e congruità della pena concordata, non a motivare sul bilanciamento; che, pertanto, il vizio di violazione di legge ex art. 69 cod. pen.
è irrilevante, salvo che produca una pena illegale (motivo tassativo ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.), illegalità della pena nel caso di specie non emergente; rilevato, infine, quanto al secondo motivo relativo alla asserita illegalità della pena accessoria, che correttamente è stata applicata l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, in virtù della regola dettata dall'art. 29, comma 1, ultima parte, cod. pen., che stabilisce in cinque anni la durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per ì reati che abbiano dato luogo alla condanna a pena non inferiore ai tre anni di reclusione; che, in particolare, in tema di patteggiamento, ai fini dell'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici deve farsi riferimento, in caso di riconosciuta continuazione tra più reati, alla determinazione in concreto della pena, quale individuata per il reato più grave, e non a quella globale, comprensiva anche degli aumenti per la continuazione (tra le tante:
Sez. 6, n. 3633 del 20/12/2016, dep. 2017, Cagnazzo, Rv. 269425 - 01); che, nella specie, correttamente è stata irrogata detta pena accessoria in quanto la pena base per il reato più grave è stata determinata, previo giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e l'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, TU Stup., in anni 6 dì reclusione ed euro 26.0000,00 di multa, aumentata per la continuazione ad anni 6 e mesi 3 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, ridotta per il rito richiesto ad anni 4 e mesi 2 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle i\mmende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del