Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1555/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging non-verification of acquittal grounds in plea bargain sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1555/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared Luca Rutigliano's cassation appeal inadmissible for alleging a violation of law regarding the judge's failure to verify the existence of acquittal grounds. The defense argued the judge ignored facts suggesting no cause for acquittal existed under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court ruled that appeals against plea bargain sentencing are strictly limited to specific grounds in Article 448, paragraph 2-bis, excluding challenges to the factual verification of acquittal causes.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 129 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: In plea bargain proceedings, a cassation appeal against the sentencing judgment is inadmissible if it alleges a violation of law concerning the non-verification of acquittal grounds, as the law strictly limits admissible grounds to those expressly indicated.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain sentencing cassation appeal admissibility acquittal grounds verification Article 448 paragraph 2-bis Criminal Procedure Code violation motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi che possono invocarsi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 c.p.p.
29042_25 rilevato che, con un unico motivo di ricorso, Luca Rutigliano ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 129, cod.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
pen., dolendosi del fatto che il giudice non avrebbe prestato attenzione circa l'effettiva sussistenza dei fatti per cui vi è processo; ritenuto che il motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile in quanto proposto fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUTIGLIANO LUCA nato a BARLETTA il 25/08/2000 avverso la sentenza del 18/06/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; R.G. 29042_25 rilevato che, con un unico motivo di ricorso, Luca Rutigliano ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 129, cod. proc. pen., dolendosi del fatto che il giudice non avrebbe prestato attenzione circa l'effettiva sussistenza dei fatti per cui vi è processo; ritenuto che il motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile in quanto proposto fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che infatti, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delleirnmende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,