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Ordinanza — n. 1544/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1544/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1544/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA VALLE FABIO nato a ROCCABASCERANA il 31/05/1969 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; R.G. 28061_25 rilevato che, con un unico motivo di ricorso, Fabio Della Valle ha dedotto il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione (in sintesi, si censura la sentenza in quanto il giudice d'appello non avrebbe tenuto conto delle argomentazioni difensive; si sostiene inoltre che avrebbe dovuto valutare gli elementi addotti dalla difesa per pervenire ad una sentenza assolutoria o, quantomeno, ad una riforma della pena più mite in quanto la pena comminata sarebbe eccessivamente gravosa; in definitiva, la mancanza di elementi che configurino una maggiore responsabilità del ricorrente avrebbe dovuto spingere la Corte d'appello verso la comminazione di una pena meno afflittiva ai sensi dell'articolo 133 cod. pen.); ritenuto che il motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile in quanto:

Regesto Legislator

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articolo 133 cod. pen; Ordinanza — n. 1544/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 28061_25 rilevato che, con un unico motivo di ricorso, Fabio Della Valle ha dedotto il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione (in sintesi, si censura la sentenza in quanto il giudice d'appello non avrebbe tenuto conto delle argomentazioni difensive; si sostiene inoltre che avrebbe dovuto valutare gli elementi addotti dalla difesa per pervenire ad una sentenza assolutoria o, quantomeno, ad una riforma della pena più mite in quanto la pena comminata sarebbe eccessivamente gravosa; in definitiva, la mancanza di elementi che configurino una maggiore responsabilità del ricorrente avrebbe dovuto spingere la Corte d'appello verso la comminazione di una pena meno afflittiva ai sensi dell'articolo 133 cod. pen.); ritenuto che il motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile in quanto:

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzioni pecuniarie sanzione sproporzionata considerazioni di protezione ambientale delitto contro l'ambiente individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

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articolo 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA VALLE FABIO nato a ROCCABASCERANA il 31/05/1969 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; R.G. 28061_25 rilevato che, con un unico motivo di ricorso, Fabio Della Valle ha dedotto il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione (in sintesi, si censura la sentenza in quanto il giudice d'appello non avrebbe tenuto conto delle argomentazioni difensive; si sostiene inoltre che avrebbe dovuto valutare gli elementi addotti dalla difesa per pervenire ad una sentenza assolutoria o, quantomeno, ad una riforma della pena più mite in quanto la pena comminata sarebbe eccessivamente gravosa; in definitiva, la mancanza di elementi che configurino una maggiore responsabilità del ricorrente avrebbe dovuto spingere la Corte d'appello verso la comminazione di una pena meno afflittiva ai sensi dell'articolo 133 cod. pen.); ritenuto che il motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile in quanto:

a) prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta; b) è manifestamente infondato perché inerente ad asserita illogicità e contraddittorietà motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato; rilevato, infatti, che la sentenza si espone al giudizio di inammissibilità in quanto generica per aspecificità, non confrontandosi in maniera puntuale con gli argomenti che hanno indotto i giudici territoriali a confermare la sentenza di condanna; che è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che ai fini della configurabilità dell'ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione per genericità dei motivi, in quest'ultima rientra non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orru', Rv. 230751 - 01); che, peraltro, i giudici motivano puntualmente le ragioni che hanno indotto la Corte a confermare il giudizio di condanna per il reato ambientale contestato, nonché ad escludere non solo la possibilità di un riconoscimento delle attenuanti generiche, ma anche della congruità complessiva della pena irrogata, attestantesi in una misura ben al di sotto del c.d. medio edittale, trovando quindi applicazione la pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 - 01); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle nmende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme