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Ordinanza — n. 1536/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1536/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1536/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASANO CARMINE nato a SALERNO il 04/08/1977 avverso l'ordinanza del 24/04/2025 del GIP TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; R.G. 26672_25 rilevato che, con un unico motivo di ricorso, Carmine Fasano ha dedotto il vizio di violazione di motivazione in ragione dell'omessa motivazione in merito alla valutazione della memoria difensiva con violazione del diritto di difesa (nell'impugnare il provvedimento di convalida del c.d. Daspo di cui è destinatario il ricorrente, la difesa sostiene che non sarebbe stata esaminata la memoria difensiva depositata nel termine di 48 ore previsto dalla legge, precisamente alle 10,37 del 24/04/2025, con conseguente violazione del diritto di difesa sub specie di violazione del diritto al contraddittorio; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto, atteso che lo stesso risulta depositato oltre il termine per l'impugnazione di gg. 15 ex artt. 585, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1536/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 26672_25 rilevato che, con un unico motivo di ricorso, Carmine Fasano ha dedotto il vizio di violazione di motivazione in ragione dell'omessa motivazione in merito alla valutazione della memoria difensiva con violazione del diritto di difesa (nell'impugnare il provvedimento di convalida del c.d. Daspo di cui è destinatario il ricorrente, la difesa sostiene che non sarebbe stata esaminata la memoria difensiva depositata nel termine di 48 ore previsto dalla legge, precisamente alle 10,37 del 24/04/2025, con conseguente violazione del diritto di difesa sub specie di violazione del diritto al contraddittorio; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto, atteso che lo stesso risulta depositato oltre il termine per l'impugnazione di gg. 15 ex artt. 585, comma 1, lett.

Parole chiave

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tardivo pagamento delle spese notifica tardiva dei difetti termine suppletorio di grazia opposizione tardiva istanza tardiva di restituzione dei termini termine processuale perentorio
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASANO CARMINE nato a SALERNO il 04/08/1977 avverso l'ordinanza del 24/04/2025 del GIP TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; R.G. 26672_25 rilevato che, con un unico motivo di ricorso, Carmine Fasano ha dedotto il vizio di violazione di motivazione in ragione dell'omessa motivazione in merito alla valutazione della memoria difensiva con violazione del diritto di difesa (nell'impugnare il provvedimento di convalida del c.d. Daspo di cui è destinatario il ricorrente, la difesa sostiene che non sarebbe stata esaminata la memoria difensiva depositata nel termine di 48 ore previsto dalla legge, precisamente alle 10,37 del 24/04/2025, con conseguente violazione del diritto di difesa sub specie di violazione del diritto al contraddittorio; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto, atteso che lo stesso risulta depositato oltre il termine per l'impugnazione di gg. 15 ex artt. 585, comma 1, lett.

a) e comma 2, lett.

a) cod. proc. pen. decorrente dalla notifica all'interessato, ossia depositato in data 27/06/2025 (termine per l'impugnazione scaduto in data 12/05/2025, avuto riguardo alla data di notifica al Fasano, indicata dallo stesso legale nel ricorso, a pag. 1 nel 27/04/2025 e, nell'atto di nomina a difensore di fiducia, nel 27/04/2025); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle emende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, lì