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Ordinanza — n. 1532/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1532/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1532/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza resa dal locale Tribunale il Fraggi524, con la quale Costagliola Antonio era stato condannato alla pena di mesi uno di arresto e C 3.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17 D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285.

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1532/2026 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato, per mezzo del suo difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando, con il primo motivo, vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale a suo carico, nonché al requisito della recidiva nel biennio; con il secondo motivo, vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, e, nello specifico, al motivo di appello in cui chiedeva la concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.

Parole chiave

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testimone a carico responsabilità penale dei minori testimonianza della vittima partecipazione al reato accollo delle spese testimone anonimo

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTAGLIOLA ANTONIO nato a NAPOLI il 25/01/1999 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza resa dal locale Tribunale il Fraggi524, con la quale Costagliola Antonio era stato condannato alla pena di mesi uno di arresto e C 3.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17 D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285.

2. L'imputato, per mezzo del suo difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando, con il primo motivo, vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale a suo carico, nonché al requisito della recidiva nel biennio; con il secondo motivo, vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, e, nello specifico, al motivo di appello in cui chiedeva la concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

4. La Corte di appello ha correttamente rilevato la sussistenza del fatto di reato, ritenendo provata la responsabilità penale dell'imputato. Indipendentemente dalla formale contestazione di cui all'art. 116 CdS, la circostanza inequivocabile che l'imputato circolasse privo di patente perché mai conseguita non solo non è smentita neppure dal ricorrente, ma emerge plasticamente dalla specifica annotazione contenuta nel verbale del 21 agosto 2020, allegato al ricorso. Sussiste pertanto il comportamento sanzionato dalla norma penale ( porsi alla guida senza patente) con la recidiva nel biennio, posto che l'imputato era già stato fermato e contravvenzionato in data 6 giugno 2019 per guida senza la prescritta patente di guida.

La decisione della Corte territoriale è in linea con la giurisprudenza costante di questa Corte di legittimità, secondo cui, in tema di guida senza patente, per ritenere provata la recidiva nel biennio e quindi escludere la depenalizzazione, è sufficiente allegare elementi positivi in tale senso. Essi, unitamente alla mancanza di prove contrarie fornite dalla difesa, conducono alla dimostrazione della recidiva (cfr. Sez. 7, ordinanza n.30502 del 10/07/2024, Rv. 286879).

5. Quanto al secondo motivo, va rilevato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017 , Rv. 270986 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610 - 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 - 03). La Corte territoriale, facendo corretta applicazione del principio, ha rilevato l'assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine, anche in considerazione del disvalore della condotta, avendo l'imputato circolato su un mezzo privo dei documenti assicurativi.

6. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i