Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal and factual arguments against the lower court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint was deemed generic and failed to provide specific legal or factual reasons supporting the claim. The appellant argued for acquittal on the charge of illegal possession of firearms, but the court found the arguments did not adequately address the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassation Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, lett. b, c.p.p.: An appeal is inadmissible for genericity if it lacks specific legal and factual grounds demonstrating a discrepancy with the contested decision's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BURGARELLO VITO MARCO nato a POMPEI il 27/07/1993 avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Frosinone in data 10 maggio 2022, con la quale Burgarello Vito Marco era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 7, D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285.
2. L'imputato, per mezzo del suo difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello lamentando vizio di motivazione con riferimento alla mancata assoluzione per il reato contestato.
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo di doglianza è generico perché totalmente privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sostengono la richiesta, non confrontandosi adeguatamente con la decisione impugnata, la cui motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).
4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 10